Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti: cause scindibili e inscindibili e notificazione dell’impugnazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, evochi in giudizio quest’ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), le domande proposte si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assicurato e dell’entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutte le parti [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.7.2014, n. 15226].

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