Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile e spese di lite

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonchè delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall’art. 1917 c.c., comma 3.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.8.2020, n. 18076