Assemblea di condominio, stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, validità

Va confermato che l’assemblea di condominio, nell’ambito dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea. Cassazione civile, sezione sesta, ordinan ..........

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