Assegno divorzile e convivenza more uxorio con altra persona: rilevanza della cessazione della convivenza nel giudizio sulla rideterminazione dell’assegno

Disposta la riduzione dell’assegno divorzile a causa della convivenza more uxorio del beneficiario con altra persona, in caso di successiva richiesta per rideterminare detto assegno in seguito alla cessazione della ragione della riduzione e di domanda riconvenzionale della controparte con cui si deduca, di contro, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, non merita favorevole apprezzamento la censura di ultra ed extra petizione (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.) in quanto, in ragione del complessivo thema decidendum, s’impone l’analisi anche dei mutamenti delle rispettive condizioni personali e patrimoniali. È dunque corretto ritenere che alle vicende sentimentali in questione non è dato attribuire automatiche ripercussioni economiche, che non superano la soglia della mera presunzione [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.5.2015, n. 10192].

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