Assegno di divorzio, parametri concreti: durata del vincolo, possibilità di recupero percorso professionale, aspettative sacrificate

Il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita né il solo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell’assegno di divorzio – che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo – a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, l’età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.

 

Tribunale di Milano, sezione nona, sentenza del 4.10.2018