Art. 96 c.p.c., comma 1: responsabilità aggravata per lite temeraria e art. 2043 c.c. (caso di azione nei confronti di parte non legittimata passivamente)

L’art. 96 c.p.c., comma 1, consente di colpire condotte che, nel quadro di applicazione art. 2043 c.c., comporterebbero responsabilità risarcitoria. Dunque il requisito dell’ingiustizia, nel bilanciamento degli interessi in gioco, sussiste quando l’agire del danneggiante sia caratterizzato dal requisito di temerarietà della lite, ravvisabile nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza, e non solo nella semplice prospettazione di tesi giuridiche errate. Il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria è costituito infatti dal pregiudizio strettamente determinato dal processo, e non dall’ipotetica lesione del diritto di cui nel processo di cui si controverte, in cui è dunque ricompreso quello da violazione del termine di ragionevole durata del processo per una lite che si sarebbe potuta facilmente evitare, ove imputabile alla parte stessa (nella specie la SC osserva che il comportamento silente tenuto dalla controparte non legittimata passivamente prima della lite non ha alcun peso nella valutazione comparativa dei comportamenti assunti dalle parti processuali, poichè la parte attrice è il soggetto precipuamente tenuto a verificare il titolare passivo della pretesa prima di intraprendere la lite e, comunque, non appena viene eccepita processualmente la carenza di legittimazione).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.9.2019, n. 23341