Art. 829 c.p.c., comma 3 (impugnabilità del lodo e giudizi arbitrali promossi dopo il 2.3.2006 in forza di convenzioni precedenti alla riforma del 2006): legittimità costituzionale

Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell’interpretazione enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284 del 9 maggio 2016) – secondo cui il mutato regime di impugnabilità del lodo non sarebbe applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, e sarebbe da escludere la possibilità di una diversa inter ..........

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