Art. 115 c.p.c.: non è contestazione, neanche implicita, dire che l’email non è prova certa
Il mero rilievo che una semplice e-mail (ossia una mail non qualificata, priva di firma digitale) può tutt’al più provare l’esistenza di uno scambio di messaggi tra gli indirizzi coinvolti, ma sul contenuto dei messaggi non possono essere ricavati elementi certi, non vale quale contestazione, neppure implicita [Tribunale di Livorno, sentenza del 17.2.2014].