Approvazione di specifica clausola con richiamo al numero: validità?

Ai fini della validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c. deve ammettersi l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria e deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.7.2018, n. 17939