Applicazione del rito del lavoro ad una opposizione a cartella di pagamento e principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione

Va affermato il seguente principio di diritto: l’applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ai fini del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, quindi, l’esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede di impugnazione, in termini di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche ai fini dell’applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice a quo, mediante l’applicazione del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione della domanda stessa.

Cassazione civile, sezioni terza, ordinanza del 13.7.2021, n. 19993