Appello, specificità dei motivi: nozione e prospettazione delle medesime ragioni del giudizio di primo grado

Con riferimento al vigente testo dell’art. 342 c.p.c., va ritenuto che l’impugnazione ben potrà essere ritenuta ammissibile quando siano comunque enucleabili con chiarezza, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, le parti della decisione di cui è chiesta la riforma e le ragioni della critica rivolta alle motivazioni del giudice di primo grado.

Del tutto condivisibile è la giurisprudenza della S.C. per la quale l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dedotte a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado quando si determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e venga delimitato con certezza l’ambito del devolutum.

Tribunale di Firenze, sentenza del 2.1.2019