Appello: senza chiarezza e sinteticità non c’è inammissibilità, ma un indice di poca specificità che potrebbe determinare inammissibilità

Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell’atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell’atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all’esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pert ..........

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