Appello, riproposizione delle doglianze di primo grado non ancorate alle concrete statuizioni del giudice ed enucleazione di precedenti giurisprudenziali non calati nella concreta fattispecie: inammissibilità

Con riferimento all’atto d’appello che sia, per un verso, mera riproposizione delle doglianze di primo grado, non ancorate però alle concrete statuizioni del giudice di primo grado e, sotto altro profilo, mera enucleazione di precedenti giurisprudenziali non calati nella concreta fattispecie per cui è giudizio, va affermato che esso è inammissibile, in quanto privo di un’efficace e sufficientemente argomentata censura delle statuizioni del Tribunale. Difatti, va ribadita la necessità che le ragioni sulle quali l’appello si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità, dovendosi peraltro confermare che la novella di cui al D.L. 83/2012, nel riformulare il testo dell’art. 342 c.p.c., lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato in merito al fatto che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell’inammissibilità dell’appello.

 

Tribunale di Napoli, sentenza del 14.2.2018, n. 737