Appello, rinuncia all’impugnazione e spese di lite

Nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell’appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell’art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. Tribunale di Bari, sentenza del 21.3.2023 Download CondividiPost correlati:Giudizio di appello, rinuncia all'impugnazione, spese di lite Giugno 17, 2022 Impugnazione di una sentenza per moti ..........

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