Appello, rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità: la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione va motivata?

Deve escludersi che, rigettato l’appello, la statuizione circa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater debba essere giustificata nella parte motiva della sentenza, giacché in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2016, n. 22504