Appello, requisiti di forma-contenuto: necessarie le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia impugnata, in base alle quali ne è chiesta la riforma

Va confermato che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, anche nella formulazione dettata dal D.L. n. 83 del 2012, n. 83, art. 54, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Pertanto, in caso di doglianze evidentemente del tutto inidonee ad incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, l’appello principale deve essere dichiarato inammissibile.

Corte d’Appello di Reggio di Calabria, sentenza del 10.3.2016