Appello – relata di notifica – p.c.t.

In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione.

In particolare, se è vero che è onere dell’impugnante dare la prova della tempestività dell’impugnazione, tuttavia, a norma dell’art. 2697 c.c., la parte che nell’impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. ha solo l’onere di dimostrare – attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione – che questa è avvenuta entro l’anno precedente l’atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo – all’art. 123 disp. att. c.p.c. – della sua eventuale impugnazione; cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7761 del 05/04/2011).

Tuttavia, i principi in precedenza riportati devono essere adattati al nuovo processo civile telematico, in virtù del quale la relata di notifica è sostituita dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

 

Cassazione civile Sez. II, ordinanza del 12-06-2018, n. 15339