Appello, procura rilasciata in primo grado non estesa al grado di appello: se l’appellante produce in udienza una procura estesa a quel grado la nullità e sanata

Nel caso in cui l’atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorchè non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l’appellante produca una procura estesa a quel grado all’udienza ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 2, risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall’appellante, tenuto conto di quanto prevede l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46. Ne consegue l’erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dell’appello per difetto di procura.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.10.2016, n. 19663