Appello: parte volitiva + parte argomentativa

Deve credersi che l’art. 342 c.p.c., comma 1 nella sua nuova formulazione, imponga all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. E’ richiesta, cioè, la delimitazione del giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata. In altri termini, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.1.2018, n. 2028