Appello, nuove prove, inammissibilità, omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado

Non è condivisibile affermare che per “nuovi mezzi di prova” ammissibili in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. anteriore alla novella, debbono intendersi, congiuntamente, quelli ritenuti “indispensabili” e che “la parte non abbia potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Va invece confermato che nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata nella impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la decisione. Tale principio è in coerenza con la disciplina dettata dall’art. 184 c.p.c. e segg., che impone limiti di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie già nel giudizio di primo grado; sicché il divieto di ammissione di nuove prove in appello è conseguenza della preclusione derivante dall’omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2015, n. 4376].

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