Appello, motivazione per relationem: quando è valida?

Con riferimento alle ipotesi di rinvio per relationem alla sentenza di primo grado va confermato che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo; in particolare, il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2018, n. 19556