Appello, modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, ammissibilità

Non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio. Così, in appello è ammissibile solo la modificazione quantitativa del risarcimento del danno, in origine richiesto, non anche un ampliamento della domanda risarcitoria basata su una causa petendi diversa (nella specie con il libello introduttivo gli appellanti incidentali hanno richiesto il risarcimento del danno concernente strutture, gli arredi e gli impianti gravemente compromessi dall’invasione e dal ristagno delle acque marine, commiste all’acqua fognaria; solo in appello hanno introdotto una nuova causa petendi, rappresentata dai danni strutturali alle fondazioni, ampliando illegittimamente il thema decidendum).

Corte di appello di Bari, sentenza del 7.9.2022, n. 1285