Appello: l’istanza proposta come eccezione riconvenzionale è inammissibile se ha natura sostanziale di domanda riconvenzionale

E’ vero che in appello l’ampliamento del thema decidendum può essere legittimamente indotto, in linea di principio, anche dalla formulazione di una mera eccezione riconvenzionale. E tuttavia, non è tale l’istanza, valutazione da effettuarsi nel caso concreto, caratterizzata dalla totale diversità ed autonomia della causa petendi ad essa sottesa e che non deduca un profilo che si limita a contrapporsi all’accoglimento della domanda avversaria, introducendo invece nel contraddittorio elementi di novità richiedenti l’accertamento di un diritto autonomo (idoneo a fondare la condanna della controparte al pagamento). Il giudice d’appello deve quindi accertare se l’istanza proposta come eccezione riconvenzionale rivesta, in realtà, sostanza di domanda riconvenzionale, dovendo in tal caso la stessa essere dichiarata inammissibile se proposta per la prima volta in appello (trattasi peraltro di preclusione operante pur sotto il meno rigoroso regime di cui all’originaria formulazione dell’art. 345 c.p.c.) [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.2.2015, n. 2743].

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