Appello, interesse ad impugnare, nozione

La richiesta riforma della sentenza impugnata deve assicurare all’impugnante, direttamente o indirettamente, il bene della vita che egli ritiene essergli sottratto, negato o disconosciuto. Dato che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che, dall’eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, esso non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.  Vista l’applicazione dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. E’, perciò, inammissibile l’impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnata, vuole conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l’impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.2.2016, n. 2858