Appello incidentale, termini c.d. interno e esterno per impugnare

L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, secondo il canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima, entro il termine di cui al citato art. 343 cod. proc. civ.; restando, quindi, inammissibile l’impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare di detto termine perché proposta in violazione del termine di decadenza. Mentre, se l’impugnazione incidentale proposta abbia rispettato o meno il termine esterno ed ordinario di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. può rilevare ai fini delle conseguenze che l’art. 334 c.p.c., comma 2 riconnette alla sola ipotesi di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata proposta oltre i termini dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. E, quindi, il termine di cui all’art. 343 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione quesito di cui agli artt. 370 e 371, con il richiamo all’art. 369 c.p.c.) deve essere rispettato nell’impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l’operatività delle conseguenze previste dall’art. 334 c.p.c., comma 2 ed è inammissibile se proposta in violazione del cd. termine “interno”, anche se tempestivamente proposta nel termine “esterno” lungo annuale o breve [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.6.2015, n. 12724].

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