Appello incidentale tardivo in relazione a parti della decisione diverse da quelle oggetto del gravame o che investe la stessa parte ma per motivi diversi, ammissibilità

L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile ex art. 334, comma 1, prima parte, cod. proc. civ., anche in relazione a parti della decisione diverse da quelle oggetto del gravame ovvero se investe la stessa parte ma per motivi diversi da quelli già fatti valere.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.1.2024, n. 1364