Appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. se si citano solo norme e sentenze

E’ inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c. che contiene soltanto una elencazione della normativa applicabile e della giurisprudenza formatasi per interpretare le norme stesse, senza specificare in alcun passaggio le parti dell’ordinanza impugnata che si intendono appellare e gli eventuali errori nella valutazione dei fatti o nell’applicazione delle norme, anche nella parte in cui espone una generica doglianza in ordine al mancato utilizzo dei poteri probatori officiosi senza peraltro specificare quali attività istruttorie avrebbe dovuto compiere d’ufficio il primo giudice.

Corte di Appello di Ancona, sentenza del 7.2.2017