Appello: in assenza d’impugnazione della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata

Va confermato il divieto di reformatio in peius, alla stregua del quale il giudice dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, infatti, senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purchè la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata. Ed invero i suoi poteri vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza d’impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può dare luogo alla “reformatio in peius” in danno del primo. Pertanto, quando l’appello sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal primo giudice, la mancata impugnazione della parte beneficiarla della condanna produce un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all’unica impugnazione. Resta escluso che possa operare in danno del ricorrente – con riforma in peggio – la sopravvenuta innovazione normativa (derivi essa da ius superveniens o da declaratoria di incostituzionalità) pur se espressamente ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

 

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 30.6.2016, n. 13426