Appello: il requisito della specificità dei motivi va correlato alla motivazione della sentenza impugnata

Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall’art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere formulata in modo da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l’indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest’ultima e quindi devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.2.2016, n. 2238