Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo.

Può escludersi che il legislatore, con la modifica normativa sull’appello, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell’art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello, perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all’intervento di riforma con decretazione d’urgenza, per di più eliminando l’espresso riferimento proprio a detta specificità.

Il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma (Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013).

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