Appello filtrato: la valutazione ex art. 348 bis c.p.c. deve essere completa e sommaria…
E’ inammissibile un’impugnazione diretta dell’ordinanza del giudice di appello ex art. 348-bis c.p.c.: contro di essa non è consentita alcuna impugnazione. Affinchè sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, dev’essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice; comunque, tale ordinanza non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348- ter c.p.c. [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.07.2015, n. 15242].