Appello, facoltà di produrre nuovi documenti, decadenza

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall’art. 345 cod. proc. civ., comma 3 – già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 , purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all’assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell’art. 184 cod. proc. civ. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti).

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.3.2017, n. 6029