Appello ex art. 702 quater c.p.c.: è atto di citazione

L’appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. deve essere proposto nella forma della citazione, giacché per l’art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al Tribunale (con il solo limite della loro compatibilità), militando a sostegno di tale conclusione la natura di “rito generale ordinario” della disciplina dell’appello di cui all’art. 339 cod. proc. civ. e segg., il primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto dell’art. 40 cod. proc. civ., comma 3 e art. 359 cod. proc. civ., costituendo l’ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata all’interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente [Corte di Appello di Bologna, sezione prima, sentenza del 14.10.2014].

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