Appello, errore sulle generalità dell’appellato: no alla nullità se risulta che la notificazione è avvenuta all’effettivo destinatario

In caso di errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione, quando risulti dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione; non si verifica quindi la nullità dell’atto, essendo possibile identificare con certezza il reale destinatario. Ciò, in particolare, qualora, tenuto conto della ritualità della notificazione presso il difensore della società che aveva partecipato al primo grado del giudizio, l’erronea indicazione della denominazione di detta società, anche sulla base della parziale coincidenza di alcuni elementi, non assuma rilevanza (proprio in quanto, trattandosi di atto di gravame, il riferimento alla decisione emessa dal tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lasci dubbi circa l’effettivo destinataria dell’atto di gravame).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.12.2015, n. 24441