Appello ed effettività della tutela alla luce delle regole sovranazionali

L’art. 342 c.p.c. esige che l’appello indichi: 1) le parti del provvedimento che si intende appellare; 2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge; 4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Sul punto è a dirsi che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.

Tra queste vi è l’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

Per effetto di tale norma, dunque, i princìpi della CEDU sono stati “comunitarizzati”, e sono divenuti “princìpi fondanti dell’Unione Europea”.

Tra i princìpi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 6 CEDU. Nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.

Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950”.

Alla luce dei princìpi esposti, deve dirsi che l’art. 342 c.p.c., esiga dall’appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.

 

 

Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza del 19.04.2019