Appello e giudizio di rinvio: il divieto di nova riguarda le domande ed eccezioni in senso stretto, nonché le contestazioni in punto di fatto

Il divieto di nova sancito dall’art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; ciò perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Va quindi confermato è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido con riferimento al giudizio di rinvio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2018, n. 2529