Appello ante riforma: valido il mero richiamo alla memoria difensiva di primo grado

E’ valido l’appello (nel regime precedente alla riforma) in cui siano espressamente richiamate “tutte le difese ed eccezioni formulate nella memoria difensiva di primo grado, che si ha integralmente riportata e trascritta”, quando si tratta di profili non esaminati in primo grado (sentenza del Tribunale di Campobasso del 28.1.2013).

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