Anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive: quando è consentita?

Va confermato il principio per cui l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie, contenute in sentenze costitutive, non è consentita essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. Particolarmente chiarificatrice della materia appare altresì la pronuncia con la quale sono stati individuati quattro tipi di rapporti che possono legare la statuizione dichiarativa o costitutiva a quella di condanna: si tratta del rapporto di sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza ed accessorietà. Solo nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo. Secondo tale indirizzo condivisibile interpretativo, al quale questo giudice ritiene di doversi uniformare, il rapporto di corrispettività si configura nel caso in cui la parte che subisce gli effetti sfavorevoli dell’eventuale provvisoria esecutività del capo di condanna non possa altresì godere dei relativi benefici; quello di sinallagmaticità sarà realizzato allorché la statuizione sulla condanna sia elemento costitutivo degli altri capi cui accede; il rapporto di dipendenza sussisterà quando il capo sulla condanna sia la conseguenza necessaria di quello dichiarativo o costitutivo; quello di accessorietà si concretizzerà in una statuizione di condanna che non incida sul contenuto del capo collegato, come nel caso della condanna alle spese.

Tribunale di Roma, sentenza del 2.9.2022