Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema”
L’art. 12 preleggi, comma 2, prevede che, quando una controversia non può essere decisa con una specifica disposizione da interpretarsi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, secondo i canoni dell’interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica – il giudice ricorre all’analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe; se, ciò nonostante, permane il dubbio interpretativo, trova applicazione l’analogia iuris, quale applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
In tal modo, il ricorso all’analogia si risolve in un meccanismo integrativo dell’ordinamento che permette al giudice di decidere comunque, anche in presenza di una lacuna normativa.
Segnatamente, quindi, per poter ricorrere al procedimento analogico è necessario che: i) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; ii) sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia iuris), il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla situazione originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell’accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata: costituendo il fondamento dell’analogia la ricerca del quid comune mediante il quale l’ordinamento procede alla propria “autointegrazione”.
Onde l’analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una “lacuna”: altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all’esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato.
E non semplicemente perchè una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all’analogia ai sensi dell’art. 12 preleggi.
Ciò tanto più quando si tratti di estendere l’applicazione di una disposizione specifica oltre l’ambito di applicazione delineato dal legislatore, ovvero di applicarla “analogicamente” a vicenda concreta da questi non contemplata ed in presenza di diversi presupposti integrativi della fattispecie (cfr. Cass., sez. un., 6 dicembre 2021, n. 38596).
Ne deriva che non basta invocare il “sistema”, senza individuare dei veri principi generali in materia, evocati ma niente affatto ricostruiti, per creare una norma nuova, o reperire altrove una disciplina positiva per estenderla a casi diversamente disciplinati.
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.4.2022, n. 11000