Animus confitendi: non è necessario il proposito specifico di precostituire una prova a favore della controparte

L’animus confitendi non è necessariamente caratterizzato dal proposito specifico del dichiarante di precostituire una prova a favore della controparte, ma si concreta nella coscienza e volontà di riconoscere la verità del fatto che si afferma o della implicazione di quanto si asserisce, indipendentemente dalla rappresentazione delle conseguenze che possono derivarne. L’animus confitendi, inoltre può essere insito e connaturato nella dichiarazione, talché il relativo accertamento da parte del giudice di merito può risultare anche per implicito [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.2.2015, n. 3934].

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