Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio

Va confermato il recente indirizzo interpretativo secondo cui, per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.7.2015, n. 16042].