Ammissibilità della domanda riconvenzionale: quale collegamento deve sussistere con la domanda principale?

La cognizione della domanda riconvenzionale appartiene al giudice della causa principale anche ove tale domanda dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l’opportunità delle decisione simultanea. Collegamento che ricorre qualora accertando le reciproche ragioni di debito/credito fra le parti sia possibile stabilire, operate le possibili compensazioni, la somma dovuta dall’una parte all’altra. Va quindi confermato che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 1 [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.4.2015, n. 8814].

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