Alimenti da parte di obbligato di grado anteriore e credito preteso dal coniuge separato a titolo di mantenimento: opponibilità in compensazione?

Il debito a titolo di mantenimento ex art. 147 c.c. in capo all’ex coniuge separato non può ipso iure estinguersi per la parte corrispondente all’avvenuto  pagamento di somme da parte di ascendenti a titolo di alimenti ex art. 433 c.c. E’ vero che in linea di principio l’assegno di mantenimento gravante sul coniuge ex 147 c.c. comprende una quota a titolo di alimenti, nel senso che il primo ha un contenuto più ampio rispetto al secondo, dovendo garantire non solo i bisogni primari ma, pur se entro certi limiti, lo stesso tenore di vita proprio del periodo di convivenza famigliare prima della separazione. E’ pure vero che in linea di principio l’intervento dell’obbligazione alimentare a carico dell’ascendente – c.d. sussidiarietà – presuppone l’impossibilità di far fronte al bisogno dell’alimentando (nel caso di specie minori) da parte dei parenti di grado anteriore (e cioè, sempre in questo caso, i loro genitori). Ciò posto, non deve dimenticarsi che sia la misura dell’assegno alimentare, sia la misura del mantenimento, si stabilisce anche in base alle capacità reddituali dell’obbligato; il che spiega anche perché possano cumularsi gli assegni per sopperire il più possibile allo stato di bisogno in cui versa l’alimentando (nel caso di specie i due figli minori). Del resto che sia ipotizzabile un cumulo di assegni alimentari a carico di più obbligati lo prevede espressamente l’art. 441, II co., c.c. Si tratta di disciplina di favore che trova poi il fondamento nella solidarietà famigliare di cui si fa parola anche nella Costituzione (vedi art. 2 e 30 Cost., oltre che la disciplina ex art. 433 e s.s. c.c.; nella specie, pertanto il giudice ritiene inammissibile l’eccezione di parziale estinzione del debito da mantenimento ex art. 147 c.c. per l’avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art. 433 c.c.).

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, sentenza del 22.2.2017, n. 522