Algoritmo di ponderazione della Lega Calcio: non è illegittimo o irragionevole
Non pare che l’algoritmo di ponderazione, in concreto adottato dalla Lega, si discosti dalle disposizioni che lo legittimano. Le espressioni “algoritmo di ponderazione” e “adeguati criteri di riequilibrio” rappresentano il precipitato della normativa primaria che fonda il Decreto Lotti; normativa che attribuisce agli organizzatori delle competizioni (nel caso di specie, la Lega) il potere di delineare i criteri dettaglio. Fermo il rispetto dei generalissimi parametri individuati a monte (e della stella polare della equa ripartizione delle risorse tra le Società interessate), l’Ente preposto all’organizzazione delle competizioni si muove nei lati margini di autonomia e discrezionalità che sin dalla Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106 (e dal Decreto Melandri che ne costituiva attuazione) erano stati tracciati; autonomia e discrezionalità fisiologicamente bilanciate dal canone della maggioranza qualificata prescritto, ai fini della validità delle delibere, dalla norma primaria. Nel caso di specie, lungi dall’apparire illegittimo o irragionevole, il contestato algoritmo di ponderazione è stato adottato, in forza di delibera blindata dalla maggioranza qualificata (ben diciannove voti favorevoli su venti) e sulla base di un articolato studio a monte (non specificamente contestato da parte ricorrente; si veda l’elaborato a cura dello Studio Frasi, agli atti), nel rispetto delle prescrizioni positive di riferimento. I criteri formalmente adottati in sede assembleare sono il frutto di un lungo percorso, avviato a seguito della delibera Agcom (che ha reso necessaria l’adozione dell’algoritmo nella tempistica seguita dalla Lega), durante il quale sono stati ampiamente analizzati i dati ufficiali di ascolto e rapportati al bacino di utenza potenziale ed effettivo dei sodalizi societari. In tale ambito, non sembra che “l’analisi dell’audience registrata”, che il Dpcm Lotti individua quale parametro per la definizione del contestato algoritmo di ponderazione, possa essere limitata al mero “dato grezzo” desumibile dagli ascolti registrati; potendo – rectius dovendo – lo stesso essere integrato da ulteriori elementi idonei a fornire il complessivo quadro. Da tale punto di partenza deriva che, in un’ottica legislativa incentrata sulla piena autodeterminazione della Lega nella realizzazione dei principi orientati all’equa ripartizione dei diritti audiovisivi, non appare irragionevole l’individuazione, quale ulteriore specificazione del criterio normativo, di parametri che tengano altresì conto di fattori legati agli orari e alle giornate di inizio delle partite che – ovviamente – possono condizionare in maniera significativa il citato “dato grezzo” dell’audience.