Agevolazioni fiscali non sono applicabili al di fuori dei casi previsti: sì all’interpretazione letterale

Le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.

Tale orientamento si muove nel quadro di un’interpretazione rispettosa del canone dell’art. 12 delle preleggi e del contenuto letterale delle disposizioni in tema di agevolazioni tributarie, restandone conseguentemente esclusa l’ammissibilità di una interpretazione in via analogica o estensiva.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 15.4.2021, n. 10013