Agenzia entrate, avvocato che difende se stesso e percepisce il compenso dal soccombente a titolo di refusione delle spese di lite: sussiste l’obbligo di fatturazione?

Un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l’autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche per l’avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un’ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e parte soccombente e quest’ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell’IVA, operando, tuttavia, la ritenuta di acconto sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento.

 

Agenzia Entrate, Parere di risposta all’interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016