Acquirente imprudente? Concorre alla responsabilità precontrattuale.

In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte; inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, nè può senz’altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all’impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell’esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza.

Durante le trattative, chi è interessato all’acquisto, prima di assumere iniziative anche di carattere economico, non si deve attenere alle notizie fomite dai venditori; deve acquisire elementi più approfonditi anche sull’andamento reale dell’attività e documentarsi sulla esistenza o meno di tutti i dati richiesti; diversamente, per l’acquirente sussiste una concorrente responsabilità nella trattativa precontrattuale che  va considerata ai fini della graduazione della colpa, ex art. 1227 c.c., e non può essere trascurata ai fini della determinazione della responsabilità.

 

 

Tribunale di Frosinone, sentenza del 2.8.2018