Acquiescenza: quella totale è rilevabile solo dalla parte, mentre quella parziale anche d’ufficio.

L’acquiescenza alla sentenza di primo grado deve essere eccepita nel giudizio di appello, in quanto comporta accertamenti di fatto non consentiti in Cassazione, nè più in generale l’eccezione di acquiescenza, per accettazione espressa o tacita della sentenza impugnata, può essere rilevata di ufficio, non essendo, rispetto a essa attribuito dal codice di rito al giudice dell’impugnazione alcun potere di iniziativa, trattandosi d’interpretare la volontà delle parti, in relazione a fatti o a dichiarazioni che pur rivestendo l’apparenza d’accettazione ben potrebbero essere stati posti in essere con altri scopi.
In particolare, il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte dell’acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all’acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione), ma non anche a quella conseguente all’impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d’ufficio quali siano i limiti oggettivi dell’impugnazione [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 11.6.2014, n. 13145].

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