Accordo tra le parti stipulato con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni: sì al pagamento degli onorari degli avvocati

Va data continuità all’indirizzo secondo cui il R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68, modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante – in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori – anche nel caso di “accordo” (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell’ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l’abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio con conseguente estinzione del processo.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.1.2018, n. 184