Accordi di separazione: negoziazione globale

Deve riconoscersi carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Non si può quindi negare – quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere – che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, che, come tali, possono usufruire delle relative agevolazioni previste dall’art. 19 della legge n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione finanziaria contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

 

 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del  3.2.2016, n. 2111